Nuovo Decreto Legislativo 199/2021
Sono entrati in vigore il 13 Giugno 2022 i nuovi obblighi inerenti lo sfruttamento delle energie rinnovabili per edifici di nuova costruzione o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
ECCO COSA CAMBIA CON IL NUOVO DECRETO DEL 13 GIUGNO
Per ristrutturazione rilevante si intende un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, ovvero edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Gli edifici che rientrino nella casistica prevista dai succitati decreti, devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, dei seguenti parametri :
- La copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria che nel caso di edifici pubblici l’obbligo minimo è pari al 65%
- La copertura del 60% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale che nel caso di edifici pubblici l’obbligo minimo è pari al 65%
- La copertura del 60% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione estiva che nel caso di edifici pubblici l’obbligo minimo è pari al 65%
- La produzione di energia elettrica secondo la seguente formula
P = K x S
Dove
P – Potenza elettrica in kW
K – Coefficiente pari a:
0,025 per gli edifici esistenti e/o nel caso di demolizione e ricostruzione
0,050 per gli edifici di nuova costruzione
S – la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m². Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.
Nel caso di edifici pubblici, gli obblighi inerenti la produzione elettrica devono essere aumentati di un +10%
QUALI SONO GLI OBBLIGHI?
Punto fondamentale da non sottovalutare è che non possono essere assolti gli obblighi di cui sopra, tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, così come definito dell’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, purchè il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli obblighi di cui sopra, saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, sarà valutata l’estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonche’ alle categorie di edifici appartenenti alle categorie E2 , E3 ed E5 di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.
Esistono delle eccezioni che possono essere valutate da un tecnico in caso di impossibilità tecniche.